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  • Green pass: è possibile snellire le operazioni di verifica?

    Green pass: è possibile snellire le operazioni di verifica?

    A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 122tutte le scuole (servizi 0-6 inclusi) hanno l’obbligo di verificare il green pass di chiunque acceda alle strutture scolastiche. Quindi il certificato verde va verificato sia per i membri dello staff sia per i genitori.

    Ovviamente questa misura porta con sé svariate complessità dal punto di vista gestionale ed organizzativo. In molti, quindi, si stanno ponendo questa domanda: esiste oggi una modalità che consenta di effettuare queste verifiche in modo più automatizzato?

    La domanda è lecita e semplice, ma, purtroppo, la risposta non è altrettanto scontata.

    Abbiamo pensato di spiegarti la questione per mezzo di alcune domande, per le quali abbiamo formulato delle risposte semplici (il più possibile), ma allo stesso tempo esaustive. Ci auguriamo che le nostre risposte ti aiutino ad orientarti.

    Non entreremo assolutamente nel merito del provvedimento dal punto di vista dell’efficacia o dal punto di vista politico; ci limiteremo a definire il perimetro da un punto di vista normativo e trarremo le relative conclusioni.

    Cosa contiene il green pass?

    Probabilmente non ti sei posto questa domanda, ma capire cosa c’è dentro quel “riquadro puntinato” (chiamato in gergo tecnico QR code) che costituisce il certificato verde ci aiuta a capire cosa possiamo e cosa non possiamo fare.

    Il QR code non è altro che una rappresentazione digitale di un contenuto “testuale”. È come se le informazioni riguardanti il pass, al posto che essere scritte in lingua italiana, fossero trascritte con un linguaggio differente. Queste informazioni contengono: il nominativo della persona, le date di validità del pass, se il pass è stato rilasciato in seguito a tampone o vaccino, quale vaccino è stato inoculato, ecc.

    Quindi il pass non contiene nulla di trascendentale, ma delle informazioni che riguardano la persona.

    Queste informazioni vengono anche firmate elettronicamente dal Ministero: questo conferisce al pass autenticità e non permette la contraffazione.

    Avere il QR code (o copia del QR code) del green pass significa quindi avere a disposizione queste informazioni personali, anche se scritte in una lingua differente e leggibili solo mediante un programma.

    Il GDPR (Regolamento UE 2016/679), la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, identifica i dati contenuti nel green pass come dati personali particolari di carattere sanitario.

    Come si effettua la verifica del green pass?

    Per verificare il green pass il Ministero della Salute ha rilasciato un’apposita applicazione per smartphone e tablet, chiamata VerificaC19.

    In sintesi, una volta scansionato il QR code del green pass, l’app indica se il certificato è valido. Quindi l’output, cioè quello che viene visualizzato terminata la verifica, è una semplice informazione: SI — NO.

    In altri termini, l’app non ci da alcuna informazione circa il contenuto del green pass. Inoltre, durante la verifica, l’app del Ministero non salva alcun tipo di informazione in locale (cioè all’interno del dispositivo utilizzato).

    Ad oggi l’app VerificaC19 è l’unico strumento autorizzato dal Ministero per la verifica del green pass.

    P.S. il codice sorgente dell’app VerificaC19 (cioè il codice informatico che fa funzionare l’app) è pubblico, quindi gli sviluppatori possono vedere nel dettaglio come funziona.

    Perché non salvarsi i green pass degli utenti? La palestra che frequento lo fa…

    Perché salvare il QR code, le informazioni in esso contenute o conservare copia della versione cartacea del Green Pass significa salvare dati personali di carattere sanitario.

    La normativa in materia di trattamento dei dati personali vigente prevede che questa categoria di dati, chiamati dati particolari, possa essere trattata solo in casi specifici e da soggetti autorizzati (ad eccezione di qualche deroga specifica, es. medico del lavoro).

    Una struttura per l’infanzia, quindi, non ha titolo per attuare un trattamento di questo tipo, men che meno creare una banca dati che contenga tali informazioni. Questo principio vale a prescindere dalla quantità e dalla tipologia di dati memorizzati: non è lecito nemmeno salvare la sola data di fine validità (che non è comunque sufficiente per provare la validità del pass, come spiegato al punto seguente).

    In merito a questo ti potrà interessare questo intervento di Guido Scorza, componente del collegio dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9696596

    Perché il pass di una persona va verificato ogni giorno?

    Viene spontaneo chiederselo: se VerificaC19 dice che il pass è valido, non si può evitare di verificarlo ogni giorno fino alla data di fine validità?

    La risposta è no.

    Il Ministero della Salute, infatti, potrebbe revocare il green pass. Di conseguenza un pass che scade fra 3 mesi e che oggi risulta valido domani potrebbe non esserlo più.

    Questa operazione viene compiuta invalidando la firma elettronica contenuta nel QR code.

    Ma se faccio firmare al genitore/dipendente una liberatoria per la conservazione del pass?

    Anche in questo caso la risposta è secca: non si può fare, per i motivi già esposti.

    Il fatto che l’interessato “concordi” sul consegnarmi il suo green pass e mi conceda di conservarne la copia non mi autorizza a trattare il dato (perché è la norma che lo vieta).

    Come abbiamo già detto conservare copia del green pass di un utente significa conservare le informazioni in esso contenute, in altre parole si mette in atto un trattamento di dati personali particolari senza che sia legittimo farlo.

    Quindi non posso snellire le operazioni di verifica?

    Al momento purtroppo no.

    Sappiamo che ci sono aziende che spacciano soluzioni alternative a VerificaC19 (o si stanno adoperando per farlo), con la promessa di semplificare le operazioni di verifica dei pass. Sappiamo anche che ci sono consulenti privacy che stanno dando informazioni completamente diverse rispetto a quanto hai appena letto.

    Ma si tratta di soluzioni non conformi alle indicazioni ministeriali e all’attuale normativa sul trattamento dei dati personali.

    Ovviamente esiste poi il tema legato all’affidabilità, che è il motivo per cui il Ministero probabilmente non si è ancora espresso a riguardo: chi verifica che queste applicazioni non istituzionali eseguano la verifica in modo corretto?

    Ad oggi, quindi, non esiste soluzione o procedura (che sia legittima) alternativa all’app del Ministero.

    Ovviamente il quadro normativo è in continua evoluzione, quindi queste disposizioni in futuro potrebbero variare (ad esempio a fronte di un’incapacità da parte delle strutture di ottemperare a quanto richiesto).

    Non escludiamo (anche se non sarà facile che ciò avvenga) che nelle prossime settimane le autorità permettano un’integrazione fra sistemi informatici per snellire le operazioni di controllo, che sia funzionale e rispettosa della privacy degli utenti.

    Con questo articolo ci auguriamo di aver fatto luce su questo nuovo provvedimento e di averti aiutato a comprendere i motivi tecnici per cui la verifica del green pass va fatta in base a quanto stabilito dalla norma.

    Ad oggi l’adozione di soluzioni diverse o di sistemi informatici che cerchino di sostituirsi all’app del Ministero non sono legali.

    Articolo a cura di:

    Ing. Alberto Sbeghen, CEO di Kindertap
    https://www.kindertap.com

    Dott. Davide Vedelago, pianificazione e controllo, sistemi informativi, sicurezza delle informazioni
    https://scuadra.it

  • Privacy e tutela dei dati nella comunicazione con le famiglie

    Privacy e tutela dei dati nella comunicazione con le famiglie

    Ecco uno dei problemi degli ultimi tempi: “Ragazze, a causa delle mille restrizioni dobbiamo trovare un modo smart per comunicare con le famiglie”.
    La soluzione: “Possiamo usare l’app X, si scarica gratis sullo smartphone e funziona bene! Poi ho sentito che anche altre scuole la usano!”.
    Problema apparentemente risolto.

    Il settore tecnologico è quello che più è cresciuto nell’ultimo decennio ed in questo periodo di emergenza per il COVID-19 la crescita è stata esponenziale. Il lockdown prima, e le restrizioni imposte poi, hanno messo i servizi 0-6 davanti ad un’esigenza pressoché nuova: trovare metodi non convenzionali per tenere vivo il legame con le famiglie. E cosa c’è di meglio di tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione e che tutti noi già utilizziamo nel privato?

    Ovviamente il poco tempo a disposizione e la molteplicità degli strumenti tecnologici offerti ha fatto sì che la scelta ricadesse sulle applicazioni già conosciute o semplicemente sulle più note… e magari gratuite. Vista l’eccezionalità dell’evento tutto quello che non aveva a che fare con l’obiettivo prefissato è passato in secondo piano. Ed è così che tonnellate di dati di bimbi e collaboratori sono finiti in Rete, sparsi in po’ ovunque.

    In questa situazione di totale confusione in pochi si sono posti le seguenti domande: “Lo strumento che uso è sicuro? Come vengono trattati i dati raccolti? Dove vengono salvati? Esiste qualche norma da osservare e, se sì, lo strumento che uso è conforme?”.

    Guardandoci indietro e analizzando tutto con un po’ di senso critico possiamo individuare un punto di fondamentale importanza e che spiega il senso dell’intero articolo: per comunicare con le famiglie, nella maggior parte dei casi, stiamo condividendo foto, video e informazioni che riguardano i bimbi e/o i collaboratori. In altri termini, stiamo riversando all’interno di un’app o, più in generale di un servizio, grandi quantitativi di dati personali.

    Ma il punto è che lo stiamo facendo non da privati cittadini, ma da gestori e operatori del settore. Quest’ultima “precisazione”, in realtà, cambia completamente la prospettiva e le implicazioni che ne derivano sono molteplici. Non si tratta solo di implicazioni “morali” o professionali, ma di risvolti normativi.

    Il GDPR

    Quando un’organizzazione (o un suo membro) raccoglie, o tratta dati personali, deve osservare il Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 679 del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR), la normativa europea di riferimento per la protezione dei dati personali.

    Il GDPR è l’equivalente del codice della strada per chi si mette alla guida di un veicolo: specifica le regole da rispettare e definisce le linee guida affinché si evitino incidenti.

    Il GDPR è in vigore da più di due anni e, ad oggi, è l’impianto normativo in ambito privacy più avanzato e severo al mondo. Ne consegue che non possiamo ignorarne l’esistenza e che quando lavoriamo con i dati delle persone dobbiamo farlo con consapevolezza e nei limiti previsti.

    Per continuare sul parallelismo con il codice della strada: vi mettereste alla guida di un veicolo senza prima aver conseguito la patente di guida?

    Le figure previste dal GDPR

    Fermo restando che ogni organizzazione nel suo complesso deve operare rispettando quanto previsto dalla normativa, il GDPR identifica diverse figure e, di conseguenza, diversi ruoli e responsabilità.

    Ecco le figure principali e la loro declinazione in ambito 0-6:

    • Titolare del trattamento: combacia con la società o l’ente che amministra la scuola, è la figura che raccoglie e tratta i dati delle persone (es. dati delle famiglie e del personale);
    • Responsabile del trattamento: sono le organizzazioni (i fornitori) che trattano dati per conto del Titolare. Lo sono per esempio: il consulente paghe, il commercialista, l’azienda che fornisce assistenza informatica e, per l’appunto, le società che gestiscono le applicazioni usate per comunicare con le famiglie;
    • Autorizzati al trattamento: l’educatrice o l’insegnante incaricata dal Titolare a trattare i dati.

    Il Titolare del trattamento è la figura principale e quella su cui gravano le responsabilità maggiori. Deve supervisionare sull’intero processo affinché sia conforme al GDPR e, qualora affidi i dati (o parte di questi) a terzi, deve individuare i Responsabili in grado di dare garanzie adeguate.

    Insomma, se affidate la vostra auto ad un’altra persona, meglio che la conosciate e che vi fidiate ciecamente.

    Ma quali sono queste garanzie?

    Localizzazione dei dati e misure di sicurezza

    Il GDPR, al proprio interno, prevede appositi articoli che disciplinano le misure tecniche e organizzative che devono essere osservate; alcuni di questi articoli hanno un forte impatto quando il trattamento viene svolto per mezzo di applicazioni e supporti informatici.

    Ecco alcuni dei requisiti principali:

    • Devo sapere dove sono i dati personali. I dati devono rimanere in Europa; in alternativa, serve che sussistano appositi accordi bi-laterali con lo stato in cui i dati vengono trasferiti o il Titolare (e il Responsabile) deve essere in grado di fornire adeguate garanzie;
    • Devono essere adottate misure adeguate a mantenerne la riservatezza delle informazioni come ad esempio la cifratura e la pseudonimizzazione;
    • Devono essere implementati backup, politiche di disaster recovery e misure tecniche di sicurezza atte a garantire disponibilità e la riservatezza dei dati raccolti.
    • Il fornitore del servizio deve fornire garanzie adeguate sulla sicurezza dei sistemi ed essere parte attiva affinché queste siano effettivamente efficaci.

    Il punto più critico è sicuramente il primo. La maggior parte delle piattaforme di raccolta e condivisione dati non sono sviluppate in Europa. Ciò ne consegue che spesso le aziende che le sviluppano non osservano (o quantomeno non ancora) quanto dettato dal GDPR (che, tutto sommato, è una normativa ancora recente).

    Quindi i dati, nella maggior parte dei casi, vengono salvati in data center al di fuori del territorio europeo senza che vi siano le dovute tutele. Tale circostanza si verifica in special modo se l’applicazione è gratuita: normalmente solo le versioni a pagamento consentono di scegliere in quale zona devono essere salvati i dati.

    Scegliere l’applicazione e organizzarsi

    Ovviamente non esiste una risposta univoca alla domanda: qual è l’applicazione migliore?

    In realtà questa non è nemmeno l’unica domanda che ci si deve porre. Per raccogliere e condividere dati, ad esempio quelli relativi alla documentazione fotografica, è necessario pensare al processo nel suo complesso: l’applicazione utilizzata per condividere il dato è solo uno degli step.

    Sicuramente dobbiamo partire da un concetto chiave: ragionare in termini di tutela dei dati raccolti. E chi lo deve fare è il Titolare.

    Il Titolare deve conoscere il GDPR o, in alternativa, deve affidarsi ad una figura professionale qualificata. Deve valutare nel dettaglio tutti gli aspetti connessi al trattamento: l’informativa, la raccolta del consenso, la redazione dei registri. Deve affidarsi unicamente a responsabili esterni del trattamento che forniscano garanzie sufficienti a tutelare i dati ad i diritti degli interessati. Deve poi valutare i rischi, le misure organizzative e deve formare adeguatamente il personale.

    Si, poi deve anche identificare l’applicazione da usare, ma come dicevamo, questo è solo uno degli step.

    In questi mesi molte strutture adottano soluzioni differenti: le educatrici con i propri smartphone catturano immagini o spezzoni di video che vengono inviati via mail o per mezzo dei social (convinti che un gruppo chiuso sia la soluzione a tutti i problemi). Molto spesso tutto viene deciso in completa autonomia dalla singola insegnante e in molti casi non viene nemmeno fatta firmare ai genitori l’informativa necessaria per la raccolta del consenso.

    Articolo a cura di:

    Ing. Alberto Sbeghen, CEO di Kindertap
    https://www.kindertap.com

    Dott. Davide Vedelago, pianificazione e controllo, sistemi informativi, sicurezza delle informazioni
    https://scuadra.it