Registro elettronico: obbligo di adozione per le scuole dell’infanzia paritarie

Con questo post desideriamo fornire ulteriori delucidazioni in merito all’obbligo di adozione del Registro elettronico per tutte le scuole dell’infanzia paritarie.

Se non hai ancora approfondito il tema ti consigliamo di leggere innanzitutto la nostra precedente comunicazione: https://blog.kindertap.com/obbligo-pagella-protocollo-informatico-scuole-infanzia-paritarie/.

Riepiloghiamo brevemente la questione.

Il D.L. 45/2025 con l’art. 5 co. 4 ha modificato l’art. 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come di seguito:

  • co. 31-bis (nuovo) Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  • co. 31-ter (nuovo) Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

I commi a cui le due nuove aggiunte fanno riferimento sono i seguenti:

  • co. 29: A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.
  • co. 30: La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
  • co. 31: A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Se è pacifico che il comma 31-ter (che impone l’obbligo del protocollo informatico per le scuole paritarie) non riguarda le scuole dell’infanzia, il comma 31-bis (cioè il comma che impone l’obbligo del Registro elettroncio) non contiene alcuna specifica circa il grado.
Quindi, come abbiamo già spiegato in precedenza, l’obbligo di adozione del Registro elettronico riguarda anche la scuola dell’infanzia.

A distanza di più di due mesi non è arrivato alcun chiarimento da parte del MIM, anzi, i provveditorati locali di alcune regioni si sono espressi sul punto. Hanno cioè esplicitato un non-detto della norma, indicando che l’obbligo riguarda anche la scuola dell’infanzia.

Stando al testo attuale, quindi, l’obbligo è previsto anche per le scuole dell’infanzia (se paritarie).

Il Registro elettronico nella scuola dell’infanzia

La domanda che sorge spontanea è la seguente: visto che il Registro elettronico e la Pagella elettronica nascono per le scuole del primo e del secondo ciclo, nell’ambito dell’infanzia come possono trovare applicazione?

È chiaro che ci troviamo di fronte ad una norma tutta nuova, che ha allargato alla fascia 3-6 l’obbligo di adozione di uno strumento che, proprio per normativa, originariamente non è stato pensato per quell’ambito.

In base al comma 31 si può affermare che il Registro elettronico è uno strumento atto a veicolare le comunicazioni scuola-famiglia direttamente on-line.
Inoltre, visto che nella fascia 3-6 non si redige alcuna pagella e non si fanno scrutini, usando il buon senso possiamo concludere che tali richieste (commi 29 e 30) non trovano applicazione.

In questi due mesi ci siamo confrontati con varie fonti (provveditorati locali in primis) e, visto che non sono giunte indicazioni differenti, abbiamo raccolto i seguenti pareri:

  • nella scuola dell’infanzia il registro elettronico deve veicolare le comunicazioni scuola-famiglia
  • nella scuola dell’infanzia il registro elettronico dovrebbe prevedere anche la compilazione dei registri delle presenze, quantomeno degli iscritti

Se, come detto in precedenza, il primo punto nasce da quanto previsto nel comma 31, il secondo requisito deriva dal fatto che l’unico dato archiviato in un Registro elettronico (nelle scuole del primo e del secondo ciclo) che ha una qualche attinenza con la fascia 3-6 riguarda appunto le presenze degli iscritti (ed eventualmente anche quelle degli insegnanti). Chiaramente, come detto, si tratta di pareri, ma fintantoché non si avranno dei chiarimenti in merito non si può essere più precisi.

Kindertap come Registro elettronico

Alla luce di queste considerazioni Kindertap risponde al nuovo obbligo normativo, in particolare:

  • le funzioni Generali di Kindertap (Messaggi, Form, Documenti, Calendari) ed il modulo del Diario di bordo integrano tutte le funzioni atte a comunicare con le famiglie direttamente on-line
  • le funzioni del modulo Rilevazione presenze consentono di archiviare digitalmente un registro presenze di bimbi e personale

Quindi, per essere compliant rispetto al nuovo obbligo normativo, il nostro consiglio è quello di attivare quantomeno il modulo di Rilevazione presenze di Kindertap oltre al modulo dei Diari di bordo.

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